Norme
In questa pagina sono elencate le norme della Prevenzione Incendi e quelle correlate.
Infatti è bene sottolineare che l'eterogeneità della materia attraversa necessariamente discipline e norme diverse: dai prodotti da costruzione per passare agli impianti.
Il suggerimento è di consultare una fonte ufficiale per ottenere gli aggiornamenti o per consultare le successive modifiche ed integrazioni alle norme qui elencate.
Cosa è una norma e come le classifichiamo nell'ambito della prevenzione incendi?
Per norma si intende una “regola tecnica” ossia disposizioni inderogabili solitamente facenti parte di decreti ministeriali (DM) o decreti presidenziali (DPR) a cui bisogna adeguarsi nei tempi e nelle modalità espresse in Gazzetta Ufficiale.
Le regole si dividono in:
- Regole Tecniche Orizzontali (RTO) che si applicano a tutte le attività
- Regole Tecniche Verticali (RTV), che si applicano ad una specifica attività.
Cosa è una attività?
Tutti i termini non sono scelti a caso e non sono sostituibili con sinonimi. Infatti anche i termini sono normati e definiti dal DM dello 03/08/2015 (Codice Prevenzione Incendi) e s.m.i..
Esiste una intera sezione del Codice di Prevenzione Incendi che definisce ogni termine utilizzato e precisamente il Capitolo G.1.
Più precisamente si rimanda, per definire un'attività, al DPR 151-2011 che elenca, nell'allegato 1, tutte le attività soggette al controllo dei VV.F ai fini dell'antincendio.
Le modifiche ed integrazioni del DPR 151-2011 sono consultabili su Normattiva.
Il DPR 151-2011 individua ben 80 attività soggette e che andiamo ad enumerare di seguito.
RTV - Regole Tecniche Verticali
Attività 1 – 3a – 4a
1 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.
3a – Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3.
4a – Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3.
Depositi di gas naturale e biogas
DM 03/02/2016 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8».
Attività 2
Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa.
Distribuzione di gas naturale
D.M. 16 aprile 2008 «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8».
Trasporto di gas naturale
D.M. 17 aprile 2008 «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8».
Attività 3b
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.
Depositi di GPL in bombole
Circolare 20 settembre 1956 n. 74 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di depositi di GPL contenuti in recipienti portatili e delle rivendite».
Depositi di GPL in bombole oltre 5.000 kg
D.M. 13 ottobre 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg».
Attività 4a
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3.
Depositi di gas naturale e biogas
D.M. 3 febbraio 2016 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8».
Attività 4b
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Depositi di GPL fino a 13 metri cubi
D.M. 14 maggio 2004 «Approvazione a regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi».
Depositi di GPL oltre 13 metri cubi
D.M. 13 ottobre 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg».
Depositi di GNL – Gas Naturale Liquefatto
Lettera circolare DCPREV n. 13839 del 11 agosto 2021 «Guida tecnica per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi a depositi ed impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione, con capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate».
DCPREV: Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica VVF
Attività 5
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3.
Ossigeno liquido
Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 «Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale».
Attività 6
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa.
Distribuzione gas naturale
D.M. 16 aprile 2008 «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8».
Trasporto gas naturale
D.M. 17 aprile 2008 «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8».
Attività 7
Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 ed al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.
Produzione e stoccaggio sotterraneo di idrocarburi
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee».
Attività 10 – 11 – 12
10 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.
11 – Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.
12 – Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.
Oli minerali
D.M. 31 luglio 1934 «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi».
Attività di frantoio
Linee guida attività frantoio di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio.
Attività 13
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.
- Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
- Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
Distributori stradali di carburanti liquidi
Circolare 10 febbraio 1969, n. 10 «Distributori stradali di carburanti».
Distributori stradali di GPL
D.P.R. 24 ottobre 2003 n. 340 «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione».
Distributori stradali di metano
D.M. 24 maggio 2002 (vedere anche D.M. 28 giugno 2002) «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione».
Distributori di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione
D.M. 30 giugno 2021 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto», coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 16 febbraio 2023 «Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».
Gas naturale per autotrazione uso privato
D.M. 30 aprile 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione».
Distributori stradali di idrogeno
D.M. 23 ottobre 2018 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione».
Contenitori distributori rimovibili
D.M. 22 novembre 2017 «Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori–distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C».
Produzione Idrogeno
D.M. 7 Luglio2023 «Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio»
Attività 15
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3.
Soluzioni idroalcoliche
D.M. 18 maggio 1995 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche».
Attività 17 – 18
17 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
18 – Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Esplosivi
R.D. 6 maggio 1940 n. 635 «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza».
Disposizioni su fuochi artificiali
Circolare n° 559:C.25055.XV.A. MASS del 11/01/2001 «Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’articolo 57 del TULPS». Linee guida per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.
Attività 48
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3.
Macchine elettriche
D.M. 15 luglio 2014 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3».
Macchine elettriche-DM 15-7-2014.pdf
Di seguito le regole tecniche britanniche (che non trovano applicazione in Italia ma che, riteniamo, sia corretto citare:
Covered car parks fire safety guidance for electric vehicles (Interim guidance about parking or charging electric vehicles (EVs), and the installation of electric vehicle chargepoints, in covered car parks)
In Italia alla data del 25 luglio 2023 non esiste ancora una RTV relativamente al parcamento di auto elettriche.
Attività 49
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
Gruppi elettrogeni
D.M. 13 luglio 2011 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi».
Attività 55
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2.
Demolizione di veicoli
D.M. 1 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2».
Attività 58 – 59 – 60 – 61 – 62
58 – Pratiche di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 50 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
59 – Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 43 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101).
60 – Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 59 e 95 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.
61 – Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lett. b) legge 31 dicembre 1962, n. 1860].
62 – Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: – impianti nucleari; – reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; – impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; – impianti per la separazione degli isotopi; – impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; – attività di cui agli articoli 76 e 94 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Sostanze radioattive
D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117».
D.Lgs 25 novembre 2022, n. 203 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» (GU n. 2 del 03-01-2023), in vigore dal 18 gennaio 2023.
Attività 65
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Locali di pubblico spettacolo
D.M. 19 agosto 1996 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo».
In alternativa, per l’attività n. 65 è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico» introdotto dal D.M. 22 novembre 2022 (in vigore dal 1° gennaio 2023).
Impianti Sportivi
D.M. 18 marzo 1996 «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi».
Manifestazioni pubbliche
Circolare M.I. n. 11001:1:110:(10) del 18 luglio 2018 relativa alla direttiva sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche e linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche, edizione luglio 2018.
Spettacoli viaggianti
D.M. 18 maggio 2007 «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante».
Attività 66
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico – ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Alberghi
D.M. 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere».
In alternativa, per l’attività n. 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini, è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere» introdotto dal D.M. 9 agosto 2016 (in vigore dal 22 settembre 2016) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020.
Campeggi
D.M. 28 febbraio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone».
Attività 67
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.
Scuole
D.M. 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica».
In alternativa, per l’attività n. 67 (primo comma, scuole…) è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.7 – Attività scolastiche» introdotto dal D.M. 7 agosto 2017 (in vigore dal 25 agosto 2017) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020.
Asili nido
D.M. 16 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido».
In alternativa, per l’attività n. 67 (secondo comma, asili nido…) è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.9 – Asili nido» introdotto dal D.M. 6 aprile 2020 (in vigore dal 29 aprile 2020).
Attività 68
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
Strutture Sanitarie
D.M. 18 settembre 2002 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».
In alternativa, per l’attività n. 68 è applicabile il Codice di prevenzione incendi con riferimento al «Capitolo V.11 – Strutture sanitarie» introdotto dal D.M. 29 marzo 2021 (in vigore dal 9 maggio 2021).
Attività 69
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Attività commerciali
D.M. 27 luglio 2010 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m2».
In alternativa, per l’attività n. 69 è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.8 – Attività commerciali» introdotto dal D.M. 23 novembre 2018 (in vigore dal 2 gennaio 2019) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020 (in vigore dal 5 aprile 2020).
Mercati su aree pubbliche
Circolare STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 «Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi».
Attività 71
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
Uffici
D.M. 22 febbraio 2006 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici».
In alternativa, per l’attività n. 71 è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.4 – Uffici» introdotto dal D.M. 8 giugno 2016 (in vigore dal 23 luglio 2016) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020.
Attività 72
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
Edifici storici destinati a musei
D.M. 20 maggio 1992, n. 569 «Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre».
Edifici storici destinati a biblioteche
D.M. 30 giugno 1995, n. 418 «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico – artistico destinati a biblioteche ed archivi».
In alternativa, per l’attività n. 69 è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati» introdotto dal D.M. 10 luglio 2020 (in vigore dal 21 agosto 2020) e al «Capitolo V.12 – Altre attività in edifici tutelati» introdotto dal D.M. 14 ottobre 2021 (in vigore dal 24 novembre 2021).
Attività 74
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
Impianti termici a combustibili liquidi
D.M. 28 aprile 2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi».
Impianti termici a gas
D.M. 8 novembre 2019 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi».
Attività 75
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi a più piani e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2;
Autorimesse
D.M. 1 febbraio 1986 (abrogato) «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili» (in vigore fino al 18 novembre 2020). Con l’entrata in vigore, il 19 novembre 2020, del D.M. 15 maggio 2020 deve essere applicato il Codice con riferimento al Capitolo V.6 – Autorimesse.
Per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m2 è stata elaborata la guida tecnica, non cogente, allegata alla Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 «Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2».
Attività 77
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
Edifici di civile abitazione
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione».
In alternativa, per l’attività n. 77 è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.14 – Edifici di civile abitazione» introdotto dal D.M. 19 maggio 2022 (in vigore dal 29 giugno 2022).
Facciate negli edifici civili
Lettera circolare prot. n. 5043 del 5 aprile 2013. Guida tecnica su: «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili – Aggiornamento».
Per le chiusure d’ambito degli edifici civili (strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali, ecc.) progettati con il Codice è applicabile il Codice con riferimento al «Capitolo V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili» introdotto dal D.M. 30 marzo 2022 (in vigore dal 7 luglio 2022).
Attività 78
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Aerostazioni
D.M. 17 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2».
Metropolitane
D.M. 21 ottobre 2015 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane».
Attività 79
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2.
Interporti
D.M. 18 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie».
Attività 80
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m.
Gallerie della rete stradale transeuropea
D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».
Gallerie ferroviarie
D.M. 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie».
Attività non soggette
Stoccaggio e trattamento rifiuti
D.M. 26 luglio 2022 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»
Regole Tecniche Orizzontali (RTO)
Come detto all'inizio di questa pagina, le RTO si applicano orizzontalmente a tutte le attività oggetto di prevenzione incendi.
Regolamento di prevenzione incendi
DPR 151 2011 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Codice di prevenzione incendi
D.M. 3 agosto 2015 detto anche Codice «Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n° 139».
Termini e definizioni di prevenzione incendi
D.M. 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».
Dispositivi per l’apertura delle porte
D.M. 3 novembre 2004 «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio».
Resistenza al fuoco
D.M. 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». D.M. 16 febbraio 2007 «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
Reazione al fuoco
D.M. 10 marzo 2005 «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio». D.M. 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo». D.M. 26 giugno 1984 «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi».
Impianti di protezione attiva
D.M. 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Impianti di climatizzazione
D.M. 10 marzo 2020 «Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Impianti di sollevamento
D.M. 15 settembre 2005 «Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Impianti fotovoltaici
Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 «Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici».
Ricarica veicoli elettrici
Circolare n° 2 DCPREV prot. n. 15000 del 5 novembre 2018 «Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici».
Altre norme
Altre norme o provvedimenti utili per l’attività di prevenzione incendi.
Decreto controlli
Nel settembre 2021 sono stati promulgati tre decreti di fondamentale importanza e che citiamo di seguito:
D.M. 1 settembre 2021 «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Decreto GSA
D.M. 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Decreto "Minicodice"
D.M. 3 settembre 2021 «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Testo Unico Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 «Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e s.m.i..
Criteri generali di sicurezza antincendio (obsoleti)
D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro», valido fino al 28 ottobre 2022.
Rischi di incidenti rilevanti – Seveso 3
D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
D.M. 9 maggio 2007 «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».
Norme di prevenzione incendi e disabilità
Circolare n° 4 del 1 marzo 2002 «Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili». Opuscolo «Il soccorso alle persone disabili…».
Servizi di vigilanza antincendio
D.M. 22 febbraio 1996 n° 261 «Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento».
Funzioni e compiti dei vigili del fuoco
D.Lgs 8 marzo 2006, n° 139 «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n° 229».
Ordinamento del personale dei vigili del fuoco
D.Lgs 13 ottobre 2005, n° 217 «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n° 252» Testi coordinati con le modifiche introdotte dal D.lgs. 29 maggio 2017, n° 97 e dal D.lgs. 6 ottobre 2018, n° 127.
Regolamento di servizio dei vigili del fuoco
D.P.R. 28 febbraio 2012, n° 64 «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n° 217».
Installazione degli impianti
D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici».
Norme tecniche per le costruzioni
D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
Testo unico edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».